Photovoltaic: it is free construction with the Bill of Laws

Con la conversione del D.L. n. 17/2022 (Decreto Energia) arrivano importanti semplificazioni per l'istallazione di impianti fotovoltaici.Tra le disposizioni inserite nel Decreto Legge n. 17/2022 (nel testo approvato definitivamente dal Parlamento) spiccano quelle poche ma selezionate che riguardano a vario titolo il settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Le disposizioni per l'edilizia nel Decreto Bollette In particolare, nel testo del D.L. n. 17/2022 (Decreto Bollette) sono stati inseriti i seguenti articoli: l'art. 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; l'art. 9-ter - Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti; l'art. 10-bis - Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale; l'art. 28 - Rigenerazione urbana. Ristrutturazione edilizia L'art. 28 e più precisamente il comma 5-bis reca modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) a seguito delle quali tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (considerati tali ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria) ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 142/2004. Di conseguenza, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. Le semplificazioni per il fotovoltaico L'art. 9, comma 1 del Decreto Bollette modifica l’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 contenente le procedure di comunicazione, verifica e autorizzazione connesse all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, si prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati ed è considerata intervento di manutenzione ordinaria, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari. Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza dei vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici. La disposizione di cui al primo periodo del comma – che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (immobili di pregio e nuclei storici) ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Il comma 5 dell’articolo 7-bis, come riformulato, specifica anche che rientrano nelle opere in edilizia libera la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi – sempre secondo quanto inserito dalla Camera dei deputati – eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari. Ecco la nuova formulazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011 Art. 7-bis - Autorizzazione Unica Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009...
Open chat
1
Come vi possiamo aiutare?
Come vi possiamo aiutare?